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Diritto 09 Ottobre 2020

La contabilità in nero nell'ambito dell’accertamento

La copia di documenti contenenti dati contabili può sempre essere utilizzata alla stregua di elemento indiziario, idoneo alla ricostruzione della capacità contributiva, qualora ricorrano i requisiti di gravità precisione e concordanza dei dati rilevabili.

Le copie fotostatiche delle fatturazioni, non annotate in contabilità, possono essere assunte come elemento indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, come prescritto dall'art. 39 D.P.R. 600/1973 e dall'art. 54 D.P.R. 633/1972. Infatti nel novero dei riscontri probatori è possibile ricomprendere: 1) le scritture dell’impresa e ai sensi dell’art. 2709 C.C.; 2) tutti quei supporti documentali che contengono, tanto in termini qualitativi che quantitativi (monetari), atti o fatti riconducibili all'attività d’impresa; 3) oppure che rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore soggetto a controllo; 4) o ancora il risultato economico dell'attività svolta. Orbene, la documentazione indicata (comunemente definita contabilità in nero), in considerazione del valore probatorio che può assumere, legittimerebbe già di per sé, prescindendo dalla sussistenza di qualsivoglia altro riscontro, il ricorso all'accertamento induttivo ai sensi del citato art. 39. Viceversa, incomberebbe sul contribuente l'onere di fornire prova contraria, onde contestare le fondamenta e la legittimità dell'atto impositivo fondato su tale scorta documentale. Le conclusioni sopra descritte sono puntualmente compendiate nell'ordinanza n. 19499 della Cass. Civ. Sezione V, depositata il 18.09.2020. Nel caso in esame, la difesa del contribuente ha...

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