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Diritto 11 Luglio 2022

La contabilità su CD rom costituisce confessione stragiudiziale

In tema di tenuta della contabilità il Codice Civile e la normativa fiscale dettano precise regole sia sostanziali che formali da rispettare.

Qualora le scritture tenute da un imprenditore risultino regolari solo apparentemente, una specifica disposizione di legge prevede che gli organi accertatori possano rettificare il reddito basandosi su altra documentazione rinvenuta in sede di controllo. L’accesso, le ispezioni e le verifiche costituiscono validi strumenti utilizzabili dall’Amministrazione Finanziaria e dalla Guardia di Finanza per l’adempimento dei loro compiti istituzionali, ossia l’effettuazione dei controlli tesi alla verifica del rispetto delle norme tributarie da parte dei contribuenti. Queste attività sono disciplinate dall’art. 52 D.P.R. 633/1972, ed hanno efficacia, oltre che ai fini Iva, anche ai fini delle imposte dirette per effetto del rimando all’art. 32, punto 1, D.P.R. 600/1973. Esse rientrano tra le c.d. attività di indagine, propedeutiche ad altre forme di raccolta o acquisizione di informazioni, utili per l’attività accertativa. Rappresentano il tipo di indagine più invasivo che l’Amministrazione Finanziaria possa compiere per effettuare un’analisi contabile ed extracontabile dell’attività del contribuente. Ciò detto, il fatto che la contabilità venga redatta e tenuta in modo corretto non esime il contribuente dalla possibilità di essere soggetto ad accertamento fiscale. Tale evenienza, trova maggiore riscontro qualora dalle indagini risultino situazioni anomale...

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