Enti locali 30 Agosto 2023

La contabilizzazione dei capitoli del FAL

Il vigente regime di contabilizzazione prevede che dal 2021 gli Enti riducano il FAL solo “in sede di rendiconto".

L'art. 52, c. 1-ter D.L. 25.05.2021, n. 73 (convertito con modificazioni dalla L. 23.07.2021, n. 106) prevede che a decorrere dall’esercizio 2021, “gli Enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità’ nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli Enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’art. 1, cc. 897 e 898 L. 30.12.2018, n. 145. Quindi, nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso. Come rammentato ultimamente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delibera 24.04.2023, n. 122/2023/PRSE, questa norma modifica completamente la precedente modalità...

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