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Lavoro 30 Settembre 2020

Convalida delle dimissioni del padre lavoratore

Con la nota 25.09.2020, prot. 749 l'INL ha voluto fare chiarezza sull'obbligatorietà dell'adempimento durante i primi 3 anni di vita del bambino.

Come noto, dal 12.03.2016, le dimissioni e risoluzioni consensuali devono essere presentate - a pena di inefficacia - esclusivamente con modalità telematica, pur stanti alcune esclusioni, quali le dimissioni rassegnate: - da lavoratori alle dipendenze delle P.A.; - da lavoratori domestici; - nelle sedi protette o avanti alle commissioni di certificazione; - durante il periodo di prova; - nei rapporti di lavoro marittimo; - dai genitori lavoratori. Con riferimento a tale ultima casistica, infatti, l’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 prevede, per le dimissioni e risoluzioni consensuali presentate dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante il periodo di gravidanza e/o nei primi 3 anni di vita del bambino ovvero nei primi 3 anni di accoglienza del minore in caso di adozione e affidamento, una particolare procedura di convalida, così strutturata: - presentazione della richiesta di convalida al servizio ispettivo, con allegata la copia della lettera di dimissioni inviata al datore di lavoro; - convocazione del lavoratore da parte dei servizi competenti al fine di valutare l’effettiva volontà di quest’ultimo; - un colloquio, nel quale il funzionario - dopo aver informato il lavoratore dei principali diritti previsti dalla normativa sulla maternità - provvede sia a far compilare un apposito modello sia a informarlo in merito alla possibilità di rivolgersi alla consigliera provinciale di parità competente sia ad...

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