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Diritto 02 Febbraio 2023

La corrispondenza riservata tra avvocati

Le indicazioni del Consiglio nazionale forense sul possibile utilizzo della corrispondenza tra avvocati.

Ai sensi dell’art. 48 del Codice deontologico gli avvocati non possono produrre o riportare in atti processuali la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte. Il secondo comma precisa che, al contrario, è lecita la produzione della corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa: costituisca perfezionamento e prova di un accordo; assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. Peraltro, il divieto in discorso concerne, altresì, l’invio di corrispondenza riservata al proprio cliente ancorché questa, qualora venga meno il mandato professionale, possa essere consegnata al collega che succede all’incarico il quale, a sua volta, è tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza. Sul punto è recentemente intervenuto il Consiglio nazionale forense, con la sentenza n. 147/2022, nell’ambito di un ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina del Veneto, con la quale veniva inflitta la sanzione della censura per la violazione del predetto art. 48 C.D.F. Nello specifico, l'esponente segnalava che il collega si era reso responsabile di una grave violazione deontologica in quanto, nel corso di una causa di lavoro, aveva allegato alla memoria di costituzione una e-mail inviatagli proprio dal collega di controparte e qualificata...

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