Accertamento, riscossione e contenzioso 22 Dicembre 2023

La Corte di Cassazione apre alle prove di resistenza del redditometro

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13.11.2023, n. 31568, ha ampliato lo spettro delle prove contrarie per avversare il redditometro, ma non basta per salvare tale strumento accertativo dalle sue manifeste incongruenze.

Per il giudice di Cassazione l’art. 38 D.P.R. 600/1973 disciplina il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo applicabile ratione temporis (cioè tra la L. 413/1991 e il D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010), prevede la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi e alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento. Resta però salva, in ogni caso, la prova contraria a carico del contribuente, il quale può dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito, in tutto o in parte, da redditi soggetti a ritenute alla fonte o esenti da imposta ovvero da finanziamenti di terzi (come ribadito anche da Cass., sez. V, 30.05.2018, n. 13602). La prova incombente sul contribuente non è comunque tipizzata, sicché essa può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell’elemento accertato dal Fisco e la durata del possesso (cfr. Cass., sez. V, 8.10.2020, n. 28157). Nonostante l’apertura del novero delle prove contrarie si ritiene però di dover sottolineare come dall’art. 22 D.L. 78/2010 (rubricato “Aggiornamento dell’accertamento...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.