La Commissione tributaria provinciale di Caserta sollevava un conflitto di giurisdizione davanti alla Corte di Cassazione in ordine a un ricorso relativamente al quale il giudice dell'esecuzione della procedura avente ad oggetto l'opposizione al pignoramento presso terzi, aveva declinato la giurisdizione del Tribunale. La CTP riteneva, infatti, escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto gli atti di esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con l'ordinanza 28.11.2018, n. 30756, confermava la giurisdizione del giudice tributario alla luce di precedenti pronunce della Corte medesima secondo cui in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta ai sensi degli art. 2, c. 1 e 19 D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 57 D.P.R. 602/1973 e dell'art. 617 c.p.c. davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario (Cass. Sez., sentenza 5.06.2017, n. 13913; Cass. Sez. 5, sentenza 11.05.2018, n. 11481).
Infatti, l'impugnazione dell'atto di pignoramento è strumentale...