L'operazione è da considerare preclusa in linea di principio, nonostante possano emergere valide ragioni sottostanti: il caso di un contratto per “spese di regia” (management fee) con una società consociata.
Con un recente intervento (Cass. Civ., ordinanza n. 19237 depositata il 7.07.2021) i giudici della Suprema Corte confermano l’orientamento, in realtà alquanto restrittivo e rigoroso, secondo cui verrebbe imposta una preclusione di deducibilità rispetto a costi che appaiono come una mera riproduzione di servizi e prestazioni di fatto già ricompresi nel contratto stipulato con una società consociata straniera avente ad oggetto le cc.dd. “spese di regia” o “management fee”.
La deducibilità delle “management fee”, nella determinazione del reddito dei gruppi di imprese, rappresenta una questione ricorrente e problematica, soprattutto quando l’adozione dello strumento contrattuale di suddivisione delle spese dà luogo a indebiti vantaggi fiscali, almeno come prospettato nella vicenda trattata dall’ordinanza in epigrafe.
In pratica, la deducibilità delle spese di regia consegue di norma a un addebito operato in virtù di specifici accordi contrattuali, i cosiddetti cost sharing agreements, che hanno la loro causa e origine nell’esigenza di sfruttare le sinergie di gruppo, onde evitare la moltiplicazione dei costi tipicamente riconducibili alle funzioni amministrative, gestionali, contabili e legali: si tratta di quelli che in ambito di impresa rappresentano i cosiddetti costi fissi.
Ma la duplicazione è sempre e imprescindibilmente da censurare, attingendo al...