Con una recente sentenza la Corte di Cassazione ha esaminato il merito creditizio di 2 acquirenti di un immobile che citavano in giudizio l’impresa di costruzioni da cui avevano acquistato il bene, al fine di ottenere la condanna della società al risarcimento dei danni dagli stessi subiti a causa dei vizi di cui l’immobile era gravato.
A sostegno della domanda, gli attori affermavano che alcuni vizi erano stati denunciati già al momento della stipula della compravendita e che, tuttavia, ancora persistevano, non essendo stati eliminati. Ed inoltre, nuovi ed ulteriori difetti venivano scoperti. In primo grado, il Tribunale condannava la società al risarcimento degli acquirenti. Avverso tale sentenza, l’impresa venditrice proponeva appello, domandandone la riforma ed eccependo preliminarmente l’avvenuta prescrizione dell’azione risarcitoria ex art. 1495 c.c.
La Corte d’Appello, considerando infondata l’eccezione sollevata dall’appellante circa la prescrizione, decideva per il rigetto dell’impugnazione, confermando la sentenza di condanna di primo grado. Nello specifico, il Giudice dell’impugnazione evidenziava che “il riconoscimento del venditore dei vizi dell'immobile e l'assunzione dell'impegno alla loro eliminazione con la scrittura privata sottoscritta dalle parti contestualmente all'atto di vendita ha impedito l'applicazione dei termini di decadenza e prescrizione...