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Lavoro
09 Settembre 2022
La derogabilità della clausola di salvaguardia negli appalti
La clausola di salvaguardia non obbliga l’azienda che subentra nella gestione dell’appalto ad assumere il dipendente dell’impresa uscente: il diritto all’assunzione non è infatti assoluto, ma condizionato dai principi generali del sistema.
Un’azienda che subentra a un’altra nella gestione di un servizio pubblico (nella fattispecie, la raccolta dei rifiuti solidi urbani) in regime di appalto è obbligata, in ragione della clausola di salvaguardia, ad assumere tutti i dipendenti dell’impresa uscente? È attorno a questo quesito che si è espressa la Corte di Cassazione, adita dai legali di un lavoratore che non era stato confermato dopo il cambio di gestione e che aveva subìto una sentenza sfavorevole dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria.
L'ordinanza 14.07.2022, n. 22212 ha confermato che “la sentenza impugnata si fonda su 2 rationes decidendi”, ciascuna delle quali idonea a sorreggere il rigetto della domanda originaria: da un lato, viene riconosciuto che il diritto all’assunzione scaturente dalla clausola di salvaguardia presente nel CCNL applicabile “non è assoluto, ma condizionato dai principi generali del sistema” che consentono al datore di lavoro di verificare “l’attitudine professionale del dipendente”; dall’altro, il fatto che il dipendente si fosse reso protagonista “di fatti di inaudita gravità sotto il profilo penale” (per essere stato condannato per un reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, visto il suo coinvolgimento in una vasta e ramificata rete di rapporti finalizzati al traffico di sostanze stupefacenti) esonera, ai sensi dell’art. 1218 c.c.,...