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Diritto
18 Gennaio 2023
La dichiarazione sostitutiva non integra una prova testimoniale
La dichiarazione del terzo recata su atto notorio non è assimilabile alla prova testimoniale, preclusa ex art. 7 D.Lgs. 546/1992, e in quanto tale rappresenta un valido e ammissibile dato indiziario utilizzabile dalle parti.
Con la recente riforma del processo tributario è stato ammesso a precise condizioni l’ingresso della prova testimoniale in giudizio. Ai sensi dell’art. 7, c. 4 D.Lgs. 546/1992, infatti, la Corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme processual-civilistiche sancite dall’art. 257-bis c.p.c. Nessuna novità è introdotta con riferimento alla validità di dichiarazioni extraprocessuali di soggetti terzi, rispetto alle quali vigono i medesimi principi ed è possibile affermare che possiedono valore probatorio relativo, trovando collocazione tra gli elementi indiziari che, come tali, vanno adeguatamente vagliati dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti disponibili in giudizio.
Nella prassi applicativa e in termini di proposizioni difensive, è opportuno tener presente che permane pur sempre in capo al giudice tributario il potere (e il dovere) di ponderare la rilevanza e attendibilità del contenuto delle dichiarazioni acquisite in sede extraprocessuale, nell'alveo della corretta applicazione del principio della libera valutazione delle prove. Il giudice, in questo contesto, ha l'obbligo di confrontare le dichiarazioni acquisite, al fine di riscontrare la credibilità dei dichiaranti in base a elementi soggettivi e oggettivi quali la loro...