La dichiarazione Tari non può avere effetti retroattivi ed esser rilevante anche per le annualità precedenti: lo chiarisce la Cassazione, che conferma l’accertamento fondato sulla scheda di censimento non contestata dalla contribuente.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17877/2026, ha affermato che una dichiarazione di variazione della superficie rilevante ai fini della Tari non può produrre effetti retroattivi e, pertanto, non può incidere sulle annualità precedenti.La norma di riferimento (art. 1, cc. 684 e 685 L. 147/2013) prevede che la dichiarazione o denuncia Tari debba essere presentata entro il 30.06 dell’anno successivo a quello in cui si verificano le modificazioni che incidono sull’obbligazione tributaria, o che comportano variazioni rispetto alla situazione precedentemente dichiarata.È comunque facoltà dell’ente, tramite previsione regolamentare, ridurre tale termine, ed il contribuente che non rispetta il termine regolamentare è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.Una nota casa automobilistica proponeva ricorso contro un avviso di accertamento Tari emesso dal Comune, e relativo all’anno d’imposta 2014: l’ente accertava una maggiore superficie imponibile relativamente a un immobile condotto in locazione dalla società e utilizzato come sede operativa per l’attività di concessionaria automobilistica.Nel primo grado di giudizio, i giudici avevano inizialmente respinto integralmente il ricorso della contribuente, mentre in secondo grado, la Corte di giustizia tributaria aveva accolto parzialmente l’appello della società, limitatamente alla riduzione delle sanzioni amministrative, applicando il cumulo giuridico con quelle relative ad altre...