La condotta tipica del reato di diffamazione si concretizza in qualsiasi atto con cui un soggetto procede a offendere, alla presenza di almeno 2 individui, la reputazione di un terzo.
La giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass., 28.04.2015, n. 24431) ha chiarito che la diffamazione a mezzo web (ed ovviamente a mezzo social network) è ricompresa nella formula “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” di cui al 2° capoverso dell’art. 595 c.p., che disciplina le ipotesi di diffamazione aggravata. La Suprema Corte è arrivata a tale conclusione in virtù del fondamento logico-giuridico sotteso all’ipotesi aggravata di cui all’art .595, c. 3 c.p.: tale reato trova la sua ragion d’essere nella capacità del mezzo di comunicazione usato per realizzare tale delitto a raggiungere una pluralità di soggetti, seppur individuati soltanto in via potenziale e non in maniera dettagliata.
Si è precisato, pertanto, che la persona che decide di inviare un commento sulla bacheca di Facebook provvede a pubblicizzare e diffondere lo stesso, attesa l'idoneità del mezzo utilizzato a provocare la circolazione del commento tra un gruppo di persone di certo apprezzabile, così che la condotta in questione di certo rientra nella tipizzazione codicistica indicata dall'art. 595, c. 3 c.p. Inoltre, di recente i giudici di legittimità (Cass., 25.03.2022, n. 10762) hanno statuito che ai fini della configurabilità del reato di diffamazione aggravata, non risulta indispensabile l’indicazione del nominativo della persona offesa, essendo sufficiente la...