La Corte Costituzionale, con sentenza del 26.09.2018, che sarà depositata nelle prossime settimane, ha dichiarato illegittimo l'art. 3, c. 1 D.Lgs. 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, nella parte, non modificata dal successivo “Decreto Dignità”, che determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato. In particolare, la previsione di un'indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore, secondo la Corte Costituzionale, è contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dagli artt. 4 e 35 della Costituzione.
Dalla predetta indicazione sembra che il Jobs Act sia piano piano smontato a pezzi, una volta dal legislatore (vedi il D.L. 87/2018 convertito con L. 96/2018), una volta dal giudice delle leggi con la sentenza sopra citata.
Introducendo le tutele crescenti, in tema di licenziamenti, il D.Lgs. 23/2015 aveva cercato di combattere l'indeterminazione del costo del contenzioso.
Infatti, l'indennità risarcitoria nell'impianto delle tutele crescenti prevedeva, da un lato, un tetto minimo e un tetto massimo; e dall'altro, la determinazione puntuale delle somme da riconoscere al lavoratore illegittimamente licenziato. Queste somme dovevano essere calcolate secondo una regola banale, prendendo da un lato l'ultima...