Per poter attuare una difesa tributaria responsabile ed efficace, è importante verificare sempre la corretta osservanza degli aspetti procedurali, compresi i profili di comunicazione dell'avviso di trattazione della causa. In tal caso, sia per l'avviso di trattazione della controversia innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex art. 31 D.Lgs. 546/1992), sia che ci si muova nel contesto del giudizio innanzi al giudice d’appello (ex art. 61 D.Lgs. 546/1992), l’avviso deve essere sempre effettuato, almeno 30 giorni prima, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest'ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie.
Un vizio di notifica in tal senso comporta una violazione dei principi del contraddittorio e della difesa, con la diretta conseguenza di ritenere affetti da nullità tutti gli atti compiuti da quel momento in poi, compresa la decisione comunque pronunciata. Si tratta di una importante posizione interpretativa resa dalla Cassazione (ord. 2.02.2023, n. 5216/2023) la quale funge da importante criterio per verificare la regolarità delle notifiche degli avvisi di trattazione.
Il dato normativo di riferimento è rappresentato dall’art. 31, D.Lgs. 546/1992, norma in base alla quale è sancito che "la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno 30 giorni liberi prima". Da tale dispositivo si possono agevolmente trarre...