La disciplina dell’apprendistato sportivo (seconda parte)
Con l’obiettivo di valorizzare la disciplina sportiva come strumento di educazione e di sviluppo sociale, l’apprendistato assume la strategica funzione di facilitare l’accesso dei giovani atleti alla professione.
Disciplina del rapporto di lavoro - Come espressamente previsto per la generalità dei rapporti subordinati sportivi (art. 26, c. 2 D.Lgs. 36/2021) e come ribadito dall’art. 30, c. 3 per l’apprendistato di primo e terzo livello, il rapporto nasce a tempo determinato, fatta salva la possibilità di stipulare a tempo indeterminato il solo contratto di apprendistato professionalizzante del settore professionistico.
Al solo apprendistato di primo e terzo livello si applica la disciplina speciale ex art. 26, cc. 1 e 3 (disapplicazione delle norme su videosorveglianza, controlli sanitari, tutele e procedimenti nei licenziamenti per giustificato motivo, procedimento disciplinare su infrazioni dell’ordinamento sportivo), 32 (controlli sanitari dei lavoratori sportivi), 33 (sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori), 34 (assicurazione contro gli infortuni).
Al solo apprendistato di primo e terzo livello non sono applicabili le disposizioni ex art. 42 D.Lgs. 81/2015 comma 3 (apparato sanzionatorio sul licenziamento illegittimo), comma 4 (recesso con preavviso ex art. 2118 c.c.), comma 7 (numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate)
La società o associazione sportiva che stipuli con il giovane atleta un contratto di lavoro sportivo successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, senza soluzione di...