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Diritto
22 Dicembre 2022
La disciplina dell’opponibilità della cessione in blocco
Per opponibilità dell’atto di cessione si intende la facoltà riservata all’acquirente cessionario di manifestarsi al debitore ceduto nella sua nuova veste di creditore.
Nei confronti del debitore ceduto la disciplina di diritto comune all’art. 1264 c.c. prevede che la cessione ha effetto, alternativamente:
quando il debitore ceduto ha accettato tale cessione;
quando gli sia stata notificata.
Da quanto emerge dalla lettura della menzionata normativa codicistica, dunque, l’assenso da parte del debitore alla modifica soggettiva del credito è assolutamente superflua e non necessaria. Ciò che rileva ai fini dell’opponibilità dell’atto di cessione è la notifica dello stesso nei confronti del debitore ceduto.
In realtà, al riguardo va altresì menzionato un orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene la notifica al debitore ceduto necessaria “al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante” (Cass. n. 4713/2019).
L’art. 58 del T.U.B., con l’obiettivo di facilitare il trasferimento in blocco di rapporti giuridici, ha modificato la disciplina di diritto comune, semplificando l’opponibilità della cessione al debitore ceduto. Infatti, l’art. 58, c. 2 del...