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Diritto
14 Gennaio 2022
La disponibilità di beni sottratti al fallimento
In materia di frode fiscale viene riconosciuto un limite di operatività del sequestro finalizzato alla confisca, quando tale misura è diretta su somme e beni appartenenti alla curatela.
Anche nell'ambito dei reati tributari è sancita la possibilità di ordinare la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Si tratta di un limite legislativamente imposto dall’art. 12-bis, D. Lgs. 74/2000 che fa riferimento all'appartenenza di beni, oggetto di potenziale apprensione, a terzi soggetti di cui è nota l’estraneità rispetto all'illecito.
Ebbene tale distacco può essere riconosciuto anche con riferimento alla curatela di un fallimento, atteso che la stessa non assolve solo compiti di carattere gestionale del patrimonio del soggetto fallito, ma ne assume anche la titolarità dei beni stessi, privata al fallito.
Si deve tener conto che il vincolo sui beni, apposto a seguito della dichiarazione di fallimento sul patrimonio del soggetto (persona fisica o giuridica) che ne è destinatario, comporta lo spossessamento e il venir meno del potere di disporne, in quanto beni e disponibilità sono automaticamente trasferiti agli organi della procedura fallimentare: ciò è imposto dall’art. 42, c. 1, L.F.
Conseguenza di tale effetto è che, a partire dalla declaratoria, il curatore subentra ope legis nell'amministrazione della massa attiva nella prospettiva della sua conservazione ai fini della tutela dell'interesse dei creditori. Nel caso in cui intervenga una misura quale il sequestro, non si...