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Lavoro 21 Settembre 2023

La “disposizione” degli ispettori del lavoro al vaglio del TAR

Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, prende posizione nei confronti di un provvedimento tipico dell’ispezione del lavoro, entrando nel merito dell'applicazione d'ufficio di un Ccnl diverso da quello scelto dall’azienda.

La sentenza 4.09.2023, n. 272 del TAR Lombardia è particolarmente significativa in un momento storico in cui si parla di salario minimo, in quanto ha ritenuto illegittimo il tentativo dell’Ispettorato del lavoro di "calare dall’alto" un salario più confacente alle attività svolte dai lavoratori dell’azienda ispezionata (una cooperativa), e magari alle loro aspettative. Riassumendo la questione, gli ispettori, appunto con un provvedimento di "disposizione", da un lato hanno considerato eccessivo il ricorso alla crisi aziendale ex art. 6 L. 142/2001 per la durata di 4 anni, a partire dal 2017 poi prorogato fino al mese di maggio 2022, comunque deliberato in assemblea; dall'altro lato, nel ricostruire le retribuzioni dovute, hanno inteso disapplicare il Ccnl in essere nella cooperativa, (contratto per i dipendenti di istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari) e imporre la “corresponsione ai soci lavoratori dipendenti delle differenze retributive rideterminate secondo le tabelle retributive previste dal Ccnl Multiservizi”. A valle della disposizione (che, ricordiamo, è uno strumento residuo degli ispettori del lavoro per irregolarità in materia di lavoro e legislazione sociale che non è soggetta a sanzioni penali o amministrative), gli organi di vigilanza dell’Inps hanno proceduto alla rielaborazione degli imponibili e quindi a recuperi contributivi molto...

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