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Diritto 04 Giugno 2020

La divisione in classi nel Codice della Crisi

Il tema della suddivisione in classi dei creditori nell'ambito di una procedura di concordato preventivo è disciplinato espressamente dall'art. 85 del Codice della Crisi.

La vigente disciplina del concordato preventivo consente al creditore, che deposita una domanda di accesso alla procedura, di suddividere i creditori in classi, nel rispetto della par condicio creditorum e delle cause di prelazione. In buona sostanza, la scomposizione del ceto creditorio in una pluralità di classi alle quali poter offrire trattamenti differenziati, consente di distribuire le limitate risorse esistenti in funzione delle differenti aspettative e pretese con l'obiettivo di ottenere il voto favorevole. Occorre precisare che la suddivisione in classi deve avvenire tenendo conto delle diverse aspettative di soddisfazione di ciascun creditore nell'ambito di un'esecuzione forzata in ragione della propria posizione giuridica, di talché non si possono raggruppare in una medesima classe creditori che hanno posizioni giuridiche differenziate e quindi legittime aspettative di soddisfo altrettanto differenziate. Il Codice della Crisi e dell'insolvenza disciplina la possibilità di suddividere in classi i creditori. In primo luogo, l'art. 85 prevede che, per proporre il concordato l'imprenditore, soggetto a liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121, deve trovarsi in stato di crisi o di insolvenza. Inoltre, la proposta deve fondarsi su un piano fattibile e presentare i requisiti previsti dall'art. 87 del Codice della Crisi medesimo. Il piano può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione...

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