L’istituzione di un fondo Inail per le vittime dell’amianto risale alla Finanziaria 2008, con cui si prevedeva una prestazione economica una tantum per i titolari di rendita diretta Inail ai quali era stata riconosciuta una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto. La norma prevedeva l’estensione del beneficio anche ai familiari del lavoratore titolari di rendita a superstite.
Successivamente il D.M. 30/2011 ha regolamentato il finanziamento del fondo e le modalità di erogazione e la L. 190/2014 ha esteso, in via sperimentale per gli anni 2015-2017, le prestazioni erogate dal fondo ai malati di mesotelioma riconducibile a rischio ambientale o a esposizione familiare (mesotelioma di origine non professionale). Ora la L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018) ha previsto il beneficio anche per il triennio 2018-2020 (circolare Inail n. 36/2018). L’importo della prestazione economica una tantum è di 5.600 euro.
Gli aventi diritto alla prestazione sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che risultano affetti da mesotelioma contratto o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell’amianto, ovvero per esposizione ambientale avvenuta sul territorio nazionale.
La prestazione una tantum può essere corrisposta anche agli eredi degli aventi diritto. L’esposizione all’amianto deve essere avvenuta sul territorio italiano e i periodi di esposizione...