L’art. 10 c.p.c. stabilisce che, ai fini della competenza, il valore della causa si determina sulla base della domanda, laddove è necessario avere riguardo al valore economico della prestazione o del bene oggetto del giudizio.
La domanda riconvenzionale ricorre quando il convenuto oppone una contro-domanda a quella proposta dall’attore, chiedendo al contempo un provvedimento positivo sfavorevole nei confronti dell’attore e che va oltre il rigetto della domanda dal medesimo proposta. Sono altresì da qualificarsi riconvenzionali le domande proposte contro una delle parti da un terzo interveniente, volte ad ottenere l’accoglimento nei suoi confronti di una propria pretesa, tale da costituire una controdomanda.
Conformemente alla definizione data dalla dottrina tradizionale, nel novero delle domande riconvenzionali si sussumono tutte quelle domande proposte dal convenuto nei confronti dell’attore, nell’ambito di un processo civile già pendente. In tale ipotesi, si verifica un ampliamento dell’oggetto del giudizio, laddove il convenuto, oltre a chiedere il rigetto della domanda attorea, richiede al giudice l’accertamento - con efficacia di giudicato - di un diritto diverso da quello oggetto della domanda principale, ancorché ad esso collegato, con la conseguente pronuncia di un provvedimento sfavorevole alla stessa controparte (Cass., sent. 3767/2005).
La formulazione della domanda riconvenzionale, invero, non necessita di un autonomo atto di citazione, ben potendo essere contenuta nella comparsa di costituzione e risposta, purché questa sia depositata tempestivamente ai sensi dell’art. 170, c. 4, c.p.c..
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