RICERCA ARTICOLI
Società 20 Novembre 2023

La donazione della quota consente la duplicazione della rivalutazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 8.11.2023, n. 31054, considera esclusa la possibilità dell’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata dal donante nel caso il donatario, subentrato nel costo fiscale del donante, torni a rivalutare la partecipazione.

La sentenza in commento ha riguardato un caso di doppia rivalutazione operata su una medesima partecipazione societaria, prima dal socio A (padre) e successivamente dal socio B (figlio) che gli era subentrato in virtù della donazione della quota. Il socio B presentava all'Agenzia delle Entrate apposita istanza di rimborso di quanto in precedenza versato dal proprio dante causa, dato che tale somma non era stata dedotta in compensazione. Avverso il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione il socio procedeva ritualmente ad instaurare il contenzioso tributario e sia la Commissione tributaria provinciale che quella regionale rigettavano il ricorso. Il socio B impugnava per Cassazione la soccombenza processuale di secondo grado eccependo tra le altre doglianze esposte il divieto della doppia imposizione previsto dall’art. 163 del Tuir anche nei confronti di soggetti diversi e la violazione dell’art. 68, c. 6 del Tuir che, prevedendo la regola della continuità del costo fiscalmente riconosciuto tra donante e donatario, rende sintomatica l’intenzione del legislatore di perseguire sul piano fiscale un rapporto di immedesimazione tra il socio uscente e quello subentrante, da intendere, quindi, in ordine alla doppia rivalutazione, come un raccordo fiscale unitario delle due rivalutazioni. La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo del ricorso infondato. L'imposta sostitutiva che viene versata per la rivalutazione riassume il paradigma...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.