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Diritto 18 Ottobre 2019

La donazione non elude l’esecuzione

Non rileva che il credito vantato sia di natura litigiosa: anche se oggetto di contestazione, potrà essere assoggettato a tutela ex art. 2901 C.C.

L’azione revocatoria disciplinata dall’art. 2901 C.C., secondo cui può esser domandata l'inefficacia di atti di disposizione del patrimonio del debitore, volti a eludere la soddisfazione di legittime istanze creditorie, può essere proposta dall’agente della riscossione qualora risulti che il contribuente destinatario di un atto impositivo (nello specifico, un atto d’accertamento) abbia donato un immobile al coniuge in un momento successivo alla notifica dell'atto erariale. Non rileva che il credito vantato sia di natura litigiosa: a tal proposito, la Cassazione ha stabilito che anche il credito litigioso, oggetto di contestazione, possa essere assoggettato a tutela ex art. 2901 citato. Tale disposizione, invero, accoglie una funzione lata di credito, che abbraccia anche solo l'aspettativa alla soddisfazione, con la conseguente irrilevanza degli ordinari requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, cosicché anche una posizione creditoria solo eventuale, nella veste di credito litigioso, è idonea a determinare la qualità di creditore e a condurre alla proposizione dell’azione revocatoria ordinaria nei confronti dell’atto dispositivo posto in essere dal debitore, con l’intento di sfuggire alla esecuzione. La pronuncia offre uno spunto di riflessione sull'operatività dell'azione revocatoria, soprattutto con riferimento alla funzione che svolge...

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