La circolare dell'Agenzia delle Entrate 34/2020 dedica un paragrafo anche al tema della collocazione e della valutazione della finanza esterna nell'ambito della procedura di composizione della crisi d'impresa. In particolare, risulta peculiare per i creditori in sede di verifica della convenienza della proposta di transazione fiscale, sia in riferimento al concordato preventivo sia all'accordo di ristrutturazione, la presenza di finanza esterna, ossia di risorse/utilità economiche messe al servizio del solo fabbisogno concordatario e/o convenzionale, che non fanno parte del patrimonio dell'imprenditore al momento del deposito della domanda di concordato o di omologa dell'accordo di ristrutturazione.
Si tratta di disponibilità finanziarie che, essendo estranee al patrimonio dell'impresa in stato di crisi, possono essere liberamente utilizzate per il soddisfacimento delle pretese creditorie, non essendo assoggettate alla regola della responsabilità patrimoniale del debitore (art. 2740 C.C.), né al rigido rispetto delle cause di prelazione (art. 2741 C.C., secondo cui i creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione, ovvero i privilegi, il pegno e le ipoteche). Le risorse derivanti dalla finanza esterna sono indissolubilmente legate alla risoluzione concordata della crisi, venendo a mancare in caso di mancato raggiungimento dell'accordo; secondo...