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Diritto del lavoro e legislazione sociale 14 Aprile 2026

La formazione va impartita anche su strumenti non usati normalmente

Interessante sentenza della Cassazione, IV Sezione penale, che specifica che la formazione e l’informazione in materia di sicurezza e prevenzione infortuni debba interessare anche macchinari e strumenti non in uso continuo all’operatore.

La IV Sezione penale della Cassazione, con la sentenza 7.04.2026, n. 12780, interviene su una circostanza di infortunio nella quale un lavoratore utilizzando una macchina cippatrice, nel tentare di agevolare il richiamo di rami e foglie nel meccanismo, li spingeva con i piedi, rimanendo seriamente infortunato.

La fase di verifica delle responsabilità ha riguardato la vicenda formativa-informativa: è emerso infatti che il lavoratore, non essendo direttamente chiamato all’utilizzo della cippatrice, non aveva ricevuto adeguata formazione sull’uso del macchinario e che l’informazione era stata erogata con opuscolo in italiano, lingua al momento non conosciuta dall’operatore.
In materia, come pure rammentato dalla pronuncia, il D.Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro di assicurare un’adeguata informazione sui rischi specifici cui il lavoratore è esposto (art. 36, c. 2) e, con specifico riferimento alle attrezzature di lavoro, stabilisce espressamente che “Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature” (art. 73, c. 2). La norma non limita l’obbligo informativo alla sola attrezzatura che il lavoratore utilizza in via diretta, ma lo estende espressamente a tutto quanto presente nell’area di lavoro, con cui egli può venire in contatto o rispetto alle quali possono verificarsi interferenze nello svolgimento delle attività affidategli.
In sede di verifica post infortunio l’ispettore ha riscontrato una carenza di informazione e formazione riguardo al rischio correlato alla cippatrice, riferendo anche della sanzione amministrativa irrogata per tale omissione. Nel caso concreto, quindi, è correttamente affermato che il datore di lavoro doveva informare anche dei rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente immediatamente circostante, della cippatrice in funzione, pur se il lavoratore, secondo la prospettazione difensiva, non ne faceva uso diretto.

La sentenza interviene anche su altro aspetto che spesso rileva nelle fasi di indagine post infortunio, vale a dire la condotta quantomeno imprudente dell’operatore, richiamata quale esimente o attenuante da parte della difesa del datore di lavoro. Nel caso concreto è stata specificamente esclusa affermando che “la normativa antinfortunistica è preordinata a tutelare il dipendente anche rispetto a comportamenti imprudenti o negligenti, imponendo al datore di lavoro di predisporre un sistema prevenzionistico che governi anche il rischio di errori operativi, ... ove difettino formazione e informazione e l’organizzazione delle lavorazioni consenta l’esposizione di lavoratori non formati alla prossimità di una macchina in funzione, l’intervento malaccorto del lavoratore non può essere qualificato come evento eccezionale ed eccentrico rispetto al rischio lavorativo, ma rappresenta, piuttosto, una concreta estrinsecazione di un rischio che il garante è tenuto a prevenire”.

Circa le verifiche ispettive preventive, la pronuncia porta a confermare il modus operandi attuale, vale a dire che anche in merito alle verifiche documentali su DVR, informazione, formazione, abilitazioni specifiche ecc., non ci si può fermare al solo controllo cartaceo, ma è assolutamente necessario trasporlo sulla realtà produttiva e verificarne la stretta e non astratta coerenza, anche in ipotesi di strumenti e macchine di non immediato utilizzo da parte degli operatori.