RICERCA ARTICOLI
Diritto 23 Dicembre 2022

La forza della presunzione negli accertamenti bancari

La presunzione ex art. 32 D.P.R. 600/1973 consente di contestare senza particolari riserve le risultanze emerse dai conti bancari, fatta salva la prova contraria del contribuente.

Il tema del contraddittorio, fino a quando non interverrà una specifica norma che ne chiarirà espressamente il perimetro di applicazione, è oggetto di una ricorrente disputa sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale. Sul tema si è recentemente espressa la Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. V, ordinanza 30.11.2022, n. 35205) riguardo all'accertamento emesso a seguito di indagini finanziarie. Nello specifico, i giudici hanno chiarito che in materia di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione prevista dall’art. 32 D.P.R. 600/1973, avente specificamente a oggetto le risultanze emerse nel corso di indagini finanziarie, consente all’Amministrazione Finanziaria di attribuire a operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente sottoposto a ispezione, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire (qualora disponga di adeguati elementi) una prova contraria, che consenta di contrastare le determinazioni operate dagli organi di controllo con l'applicazione delle presunzioni in oggetto. Il focus della Cassazione attiene in tal caso alla piena legittimità di fruizione di tutti gli elementi informativi emergenti dalle movimentazioni bancarie, pur in mancanza della instaurazione di contraddittorio. In tal caso, un'ipotesi di confronto tra Fisco e contribuente mediante il ricorso al contraddittorio non rappresenta un obbligo, bensì...

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.