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Diritto 17 Marzo 2023

La frode carosello e gli accertamenti del giudice tributario

Per operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice tributario, nell’accertare il grado di consapevolezza del contribuente, è tenuto a operare autonome valutazioni senza possibilità di attingere in toto ai risultati del processo penale.

Le intersezioni tra procedimenti (amministrativo e penale) aventi a oggetto il medesimo fatto fiscale si conferma uno degli argomenti maggiormente dibattuti nel contesto della difesa tributaria, per via delle ricorrenti e notevoli implicazioni pratico-procedurali che scaturiscono dall'interconnessione obbligata tra i differenti riti processuali. Un medesimo fatto, una medesima irregolarità tributaria può sfociare contemporaneamente sia in un processo amministrativo (dinanzi al giudice tributario), che in un processo penale (dinanzi al giudice penale). L’emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti rientra nel novero delle evenienze più diffuse che danno luogo a tale interazione. L’aspetto che si intende trattare, in questo intervento, riguarda le influenze del giudizio penale nel contesto del processo tributario, soprattutto per le casistiche in cui il procedimento penale è concluso mentre il processo tributario è tuttora in corso. Sul tema, si segnala un intervento della Cassazione Civile (ordinanza 14.02.2023, n. 4647), con cui i Giudici di Piazza Cavour hanno delineato alcune direttive per il giudice tributario che vuole attingere fonti argomentative e probatorie dal giudizio penale già concluso - come nel caso in commento - con un procedimento di archiviazione ai sensi dell’art. 408 c.p.p. Il punto di partenza della contesa era ancorato al dato dell'archiviazione del procedimento penale...

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