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Diritto 19 Febbraio 2019

La funzione della clausola “a prima richiesta”


Una pronuncia del Tribunale di Lucca (sentenza 20.11.2012, n. 1217) ripercorre con precisione la differenza tra contratto autonomo di garanzia e contratto fideiussorio, con particolare riferimento all'idoneità della clausola “a prima richiesta” per qualificare la fideiussione come un contratto autonomo. A tale riguardo, rileva il Tribunale toscano, si segnalano orientamenti non omogenei della Suprema Corte. Da un lato, la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia o di fideiussione (eventualmente atipica) si risolve in un apprezzamento dei fatti e delle prove per il giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 4981/2001), essendo privo di valore il nomen iuris utilizzato dalle parti per designare la garanzia; dall'altro, a fronte della qualificazione della garanzia come fideiussoria, soggetta in quanto tale alla sorte del debito principale, la parte che faccia valere la diversa configurazione di questa garanzia come autonoma e quindi svincolata dal debito principale, ha l'onere di dedurre gli elementi oggettivi sui quali tale configurazione si fonda (Cass. 8540/2000). Un primo indirizzo è nel senso che l'inserimento di clausole del genere valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (Cass. 3257/2007). Un secondo filone...

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