Una pronuncia del Tribunale di Lucca (sentenza 20.11.2012, n. 1217) ripercorre con precisione la differenza tra contratto autonomo di garanzia e contratto fideiussorio, con particolare riferimento all'idoneità della clausola “a prima richiesta” per qualificare la fideiussione come un contratto autonomo. A tale riguardo, rileva il Tribunale toscano, si segnalano orientamenti non omogenei della Suprema Corte. Da un lato, la qualificazione della garanzia come contratto autonomo di garanzia o di fideiussione (eventualmente atipica) si risolve in un apprezzamento dei fatti e delle prove per il giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato (Cass. n. 4981/2001), essendo privo di valore il nomen iuris utilizzato dalle parti per designare la garanzia; dall'altro, a fronte della qualificazione della garanzia come fideiussoria, soggetta in quanto tale alla sorte del debito principale, la parte che faccia valere la diversa configurazione di questa garanzia come autonoma e quindi svincolata dal debito principale, ha l'onere di dedurre gli elementi oggettivi sui quali tale configurazione si fonda (Cass. 8540/2000).
Un primo indirizzo è nel senso che l'inserimento di clausole del genere valga di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza la fideiussione (Cass. 3257/2007). Un secondo filone...