HomepageDirittoLa funzione di notifica della comunicazione di avvenuto deposito
Diritto
01 Aprile 2020
La funzione di notifica della comunicazione di avvenuto deposito
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento dell'iter deve avvenire attraverso l'esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione cosiddetta CAD.
La Corte d'appello di Genova rigettava l'appello avverso la sentenza che aveva respinto un'opposizione a un’ordinanza-ingiunzione, richiamando, a fondamento della pronuncia, la sentenza n. 6242/2017 della Corte di Cassazione secondo cui, ai sensi dell’art. 8, L. 890/1982, in ipotesi di mancato recapito dell'atto notificato a mezzo posta, ai fini della regolarità della procedura di notificazione, deve ritenersi non necessaria la produzione della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD o seconda raccomandata), essendo sufficiente la prova della spedizione desumibile dall'annotazione del relativo numero di raccomandata da parte dell'agente postale.
Investita della questione, la Corte di Cassazione (ord. 5.03.2020, n. 6363) rilevava superato l'orientamento giurisprudenziale posto dalla Corte d'appello di Genova a base della propria pronuncia. Ricordava, infatti, che la stessa Corte di Cassazione, con la successiva ordinanza 13.06.2018, n. 15374, ha affermato che al fine di stabilire l'esistenza e la tempestività della notifica di un atto eseguita a mezzo posta, inclusa l'ipotesi in cui l'atto sia stato depositato presso l'ufficio postale per assenza del destinatario e sia stata spedita la lettera raccomandata contenente l'avviso di tentata notifica, occorre fare riferimento esclusivamente ai dati risultanti dall'avviso di ricevimento, essendo soltanto tale documento idoneo a fornire la prova...