La Corte di Cassazione, Sezione I civile, con la sentenza 18.01.2018, n. 1181 si è pronunciata sull’ammissibilità dell’operazione di fusione per incorporazione nell’ambito di una procedura di concordato preventivo. Nel caso specifico, la proposta prevedeva la fusione per incorporazione della società Beta nella società controllante Gamma, richiedente il concordato, con apporto di un immobile da parte dell'incorporata, sul quale era stata iscritta ipoteca a garanzia di debiti della controllante. In tal guisa l'unico immobile di Gamma era stato pignorato da un creditore ipotecario e tale vicenda - vale a dire l'esercizio dell'azione esecutiva individuale sui beni dell'incorporanda - non era stata presa in considerazione nè dall'attestazione del professionista, né dalla sentenza emessa in sede di reclamo.
L’art. 2504-bis C.C. connette gli effetti della fusione all'espletamento delle formalità pubblicitarie, con le note conseguenze sul piano dell'imputazione dei rapporti e con l'esito dell'accentramento del patrimonio sulla società incorporante. Ciò, rileva la Corte, è conforme alle caratteristiche dell'operazione come vicenda evolutivo-modificativa del soggetto giuridico in un nuovo assetto organizzativo (Cass. n. 12119/2017), ma implica anche che i beni restano infine aggregati nel patrimonio dell'incorporante con tutti i pesi che...