Il dissesto finanziario dell’ente locale fu introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 25 D.L. 66/1989. L’attuale disciplina, frutto di successive modifiche e integrazioni, è contenuta nell’art. 244 e seguenti del Tuel e si applica esclusivamente a Comuni e Province. La ratio dell’istituto risiede nell’esigenza di garantire la continuità dell’ente pur in presenza di una condizione di grave crisi finanziaria.
A tal fine, la dichiarazione di dissesto determina una scissione tra la gestione straordinaria della situazione pregressa, affidata a un organo esterno appositamente costituito (cd. organo straordinario di liquidazione), e la gestione ordinaria, lasciata alla responsabilità dell’ente. Il ruolo dell’organo di revisione è rimasto immutato, il quale rimane un pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione ammnistrativa, disciplinata da norme di diritto pubblico e connotata da poteri certificativi, come previsto dall’art. 357 c.p., ed esegue sia un controllo interno a supporto dell’Amministrazione dell’ente locale sia un controllo esterno della Corte dei conti.
Si ha lo stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte né con...