Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente occorre avere riguardo ai fatti, esserendo riferito al merito l'accertamento della fondatezza delle contestazioni formulate dal convenuto e dovendosi tenere separate le questioni sul merito della causa da quelle relative alla competenza (Cass., ord., 6.12.2017, n. 29266).
Con l’ordinanza 8.05.2020, n. 8656, la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di una società che aveva agito in via monitoria, prospettando l'inadempimento di un rapporto obbligatorio per fatture scadute a seguito della fornitura di farmaci e il riconoscimento del debito sottoscritto dal debitore e ricevuto dal notaio, con il contestuale rilascio di 4 effetti cambiari, sicché dalla parte sostanzialmente attrice non era stato prospettato alcun rapporto societario, tale da attrarre la competenza per materia del tribunale delle imprese, ai sensi del D.L. 2/2012. Inoltre, il D.Lgs. 168/2003 s.m.i. dispone che le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le opposizioni di cui all'art. 2445 e ss. C.C, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore,...