Diritto privato, commerciale e amministrativo
07 Aprile 2026
La (ir)razionalità dell’imposizione tributaria
Nell’assetto assiologico e teleologico della costituzione repubblicana il dovere tributario assume scopi fiscali ed extra fiscali. Le imposte assumono caratteri solidaristici, finalità di riparto delle spese pubbliche e di riduzione delle disuguaglianze.
La cornice costituzionale poggia sulla concezione di stato sociale voluta dall’Assemblea costituente. In quel frangente storico, con le cruente immagini dei conflitti bellici, e in quella sede, si decise di impostare uno stato sociale al servizio della dignità umana rifiutando una concezione commutativa del dovere tributario. Proprio in sede di Assemblea costituente uno degli intenti era quello di imprimere all’imposizione tributaria la caratteristica della razionalità. La Commissione Economica all’interno dell’Assemblea costituente propose un prelievo fiscale destinato a procurare allo Stato i mezzi finanziari per coprire le spese pubbliche. Questa visione non fu condivisa da autorevoli esponenti dell’epoca i quali ritenevano che le imposte dovessero possedere anche una vocazione redistributiva. Tutti devono contribuire alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Il concorso alle spese pubbliche è generale come corollario al principio di uguaglianza, ossia senza distinzione di classe o categoria sociale. Quanto predetto era una conseguenza del pensiero illuminista. La contribuzione dipende dalla capacità contributiva del contribuente. Senza capacità contributiva non vi può essere attitudine alla contribuzione. La capacità contributiva deriva da una capacità economica qualificata. Non ogni capacità economica assurge a capacità contributiva. La semplice proprietà di un bene non rappresenta capacità contributiva. L’attitudine...