La L. 5.02.1992, n. 104 attribuisce ai lavoratori dipendenti che devono assistere dei familiari affetti da grave handicap, 3 giorni di permesso al mese da fruire per intero o frazionati in ore. La condizione fondamentale per il godimento di tale beneficio è che il disabile non sia ricoverato in una struttura specializzata e che l'assistenza sia sistematica e adeguata, non rilevando, in tal senso, il regime di convivenza per chi assiste (circ. Inps n. 90/2007). L'estrema genericità di queste condizioni, unita alle intrinseche modalità di utilizzo, ha fatto sì che nel tempo l'esercizio dei diritti legati alla L. 104/1992 abbia prestato il fianco a numerosi abusi, non essendo ben chiaro in cosa potesse consistere l'assistenza al congiunto disabile.
La giurisprudenza in materia ha tradizionalmente escluso quelle attività non strettamente legate alla cura della persona, come ad esempio il disbrigo di quelle faccende quotidiane (stirare, lavare, far la spesa) che potrebbero essere tranquillamente svolte al di fuori dell'orario di lavoro. Tuttavia, di recente si è assistito ad un cambio di orientamento (Cass. ord. 2.10.2018, n. 23891), nel senso che la Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento di un lavoratore che aveva utilizzato i permessi ex L. 104/1992 per effettuare commissioni nell'interesse del proprio congiunto disabile, dal momento che quest'ultimo non era in grado di compierle...