La Cassazione esclude, una volta per tutte, la ricorrenza del “ne bis in idem” nel caso in cui lo stesso soggetto sia sanzionato, per un medesimo “fatto fiscale”, sia ai fini amministrativi, che nel contesto di un procedimento penale. Una conferma in tal senso arriva dalla V Sezione Civile della Cassazione (ordinanza 16.12.2019, n. 33050). In particolare, la vicenda trae spunto da un'impugnazione relativa alla contestazione di emissione di fatture per operazioni inesistenti; il contribuente coinvolto lamentava che in ordine al medesimo fatto fossero state applicate nei suoi confronti sia la norma penale, sia la disposizione sanzionatoria di carattere amministrativo, con palese violazione del cennato principio del “ne bis in idem”.
In ordine a tale questione, il giudice d’appello è puntualmente intervenuto, chiarendo che sul piano penale, il fatto contestato ha una propria e peculiare autonomia che consente di prescindere, in ogni caso, dalle conseguenze di natura tributaria eventualmente applicabili. La questione controversa è originata dalla oramai nota sentenza “Grande Stevens” (sentenza CEDU n. 18640/2014) nel contesto della quale era stata evidenziata la rilevanza dell'applicazione del “ne bis in idem” di cui al Protocollo CEDU n. 7 della Convenzione, ex art. 4, in ipotesi di contestuale applicazione di sanzioni, sia penali che amministrative: al cospetto di medesimi fatti non risultava pertanto consentito, seppur con riferimento a due separati ambiti (penale e amministrativo), di applicare un secondo profilo sanzionatorio-amministrativo, una volta che sia intervenuta la sanzione penale.
Questi sono quindi i principi all’origine dell’equivoco testé evidenziato, riproposto nella pronuncia in commento. Infatti, con successivo e più completo intervento, la medesima Corte E.D.U. risulta aver mutato radicalmente indirizzo, chiarendo come non si possa ritenere che il Protocollo CEDU n. 7, art. 4, risulti violato anche qualora in relazione al medesimo fatto risultino applicate sanzioni amministrative e penali in distinti procedimenti, sempre che tra gli stessi sia ravvisabile una connessione sufficientemente stretta sul piano sostanziale e temporale (sentenza CEDU n. 24130/2016). Attualmente, quindi, fino a un'ulteriore e pur sempre possibile inversione di rotta, deve ritenersi pacificamente ammesso che, senza incorrere in alcuna violazione del Protocollo 7 Cedu -art. 4, ogni Stato dell’Unione possa legittimamente apprestare un sistema di risposte a condotte socialmente offensive (in cui annoverare anche l'evasione fiscale) che sia strutturato attraverso procedimenti distinti, purché le risposte sanzionatorie così accumulate non comportino un sacrificio eccessivo per il contribuente interessato e sempre che i correlati carichi sanzionatori risultino comunque fissati in maniera prevedibile e soprattutto proporzionata.
