La libertà di circolazione dei capitali non impone agli Stati di trasformare il proprio sistema fiscale, ma pretende che le differenze di trattamento non siano arbitrarie, ma coerenti e proporzionate.
La sentenza, resa dalla Corte di Giustizia Europea il 13.11.2025 nella causa C-142/24, mette ordine in merito a un argomento che crea tensione in ambito di fiscalità internazionale. Ci si chiede fin dove arriva, davvero, la libertà di circolazione dei capitali quando incontra regimi nazionali “speciali”, costruiti per incentivare (o stabilizzare) determinate scelte domestiche? La risposta della Corte è netta ma non per niente massimalista, nel senso che viene chiarito che la libertà di circolazione dei capitali (art. 40 dell’Accordo SEE, di portata sostanzialmente identica all’art. 63 TFUE) non impone agli Stati di trasformare il proprio sistema fiscale in un piano perfettamente uniforme tra fattispecie interne e transfrontaliere, ma pretende, piuttosto, che le differenze di trattamento non siano arbitrarie, ma che rispondano a un’esigenza di coerenza con l’architettura del prelievo e che siano in linea rispetto all’obiettivo perseguito.La vicenda trattata ruota attorno al trattamento fiscale di un trasferimento patrimoniale (equiparato, nel diritto nazionale, a una liberalità inter vivos) verso una fondazione familiare. Il punto critico verte nel fatto che la normativa nazionale prevede, per le fondazioni familiari residenti, un meccanismo domestico di tassazione sostitutiva in materia successoria (nel caso di specie si tratta di substitute inheritance tax) e, agganciato a quel circuito, un regime di classificazione fiscale più favorevole, mentre al...