La limitazione della responsabilità dei sindaci non è retroattiva
La Suprema Corte, con ordinanza 22.01.2026, n. 1392, ha chiarito che la limitazione della responsabilità prevista dall’art. 2407 c.c. nei confronti dei sindaci non opera sulla quantificazione dei danni già decisa prima della sua entrata in vigore.
In forza del principio generale di cui all’art. 11, c. 1 prel., all’obbligazione risarcitoria del sindaco per inadempimento non si applica l’art. 2407, c. 2 c.c. nel testo introdotto dalla L. 35/2025 entrato in vigore il 12.04.2025, lì dove prevede che, salvo il caso in cui abbia agito con dolo, “i sindaci che violano i propri doveri (compreso quello di vigilare con diligenza e professionalità sull’osservanza della legge e dello statuto da parte degli amministratori e sulle loro omissioni) sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni: per i compensi fino a 10.000 euro 15 volte il compenso; per i compensi da 10.001 a 50.000, 12 volte il compenso e per quelli superiori fino a 10 volte il compenso”.La giurisprudenza è orientata nel senso che, solo con riguardo al risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vada operata alla stregua dei criteri legali (o giurisprudenziali) vigenti al momento della liquidazione e dunque all’atto della pronuncia, anche non definitiva, sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l’applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva.Analogamente in materia di danno alla salute causato da colpa...