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Diritto 25 Febbraio 2022

La linea di discrimine tra eccezioni e mere difese in appello

Nel processo tributario sussiste un espresso divieto di proporre nuove eccezioni; tuttavia, è importante distinguere tra “nuova” e mere difese che non introducono nuovi temi.

La V Sezione Civile della Cassazione, con la sentenza 11.02.2022, n. 4444, ribadisce un importantissimo principio di diritto non sempre correttamente inteso e applicato nel contesto del processo tributario: la parte resistente che, in primo grado, si era limitata a una contestazione generica del ricorso, in sede di gravame può rendere “specifiche” le contestazioni preliminarmente esposte. Il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, così come delineato dall’art. 57, c. 2, D.Lgs. 546/1992, è riferito soltanto alle eccezioni in senso stretto e non anche alle cc.dd. “mere difese”, che non introducono in pratica dei nuovi temi di indagine. La pronuncia merita di essere segnalata in quanto pone in rilievo una questione spesso oggetto di contestazioni, scaturente dall’equivoco concettuale che interessa la concreta linea di confine tra nuovi motivi aggiunti e le mere difese che riguardano le specificazioni di pregresse contestazioni. La ratio di tale impostazione è più che condivisibile, soprattutto se si prende in considerazione l’aspetto secondo cui il giudizio tributario d’appello deve essere considerato in virtù della propria connotazione devolutiva e insieme rinnovatoria dell’atto di ricorso, ragion per cui è più che plausibile il divieto di proporre nuove domande, così come nuove eccezioni che non siano rilevabili d’ufficio. Anche...

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