Diritto del lavoro e legislazione sociale
30 Luglio 2026
La malattia non sospende la prudenza
Trib. Ancona, sez. lav., sent. 12.06.2026, R.G. n. 1466/2025, est. De Antoniis - La guarigione avvenuta non assolve: conta il rischio ex ante di ritardarla.
Il caso - La guarigione intervenuta dopo i fatti non assolve il lavoratore: ciò che rileva è se, nel momento in cui la condotta viene tenuta, essa sia idonea a ritardare o pregiudicare il recupero. È questo il principio ribadito dal Tribunale di Ancona nel giudizio sul licenziamento disciplinare di un dipendente sorpreso, durante la malattia, alla guida di un motociclo e impegnato nella sua manutenzione.Il principio di diritto - La sentenza si inserisce nell’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui le attività svolte dal lavoratore durante la malattia assumono rilievo disciplinare non solo quando siano sintomatiche della simulazione dell’infermità, ma anche quando, valutate ex ante, risultino potenzialmente idonee a pregiudicare o ritardare la guarigione, integrando così un illecito di pericolo (tra le altre, Cass. nn. 1747/1991, 9474/2009, 24812/2016, 13980/2020, 13063/2022). Non conta quindi l’esito finale, ma il rischio creato dalla condotta.Illecito di pericolo e giudizio ex ante - Il punto centrale è che si tratta di un illecito di pericolo: non occorre provare che il danno alla guarigione si sia effettivamente verificato, essendo sufficiente che il comportamento abbia esposto a quel rischio il rientro in servizio. Per questo la valutazione va compiuta ex ante, cioè con riferimento al momento dei fatti e sulla base delle informazioni mediche allora disponibili, restando irrilevante che il lavoratore sia poi guarito nei...