La vicenda riguardava l’accesso fiscale presso un’azienda da parte degli agenti verificatori che procedevano all’apertura di una valigetta dell’amministratore delegato al cui interno veniva rinvenuta la documentazione extracontabile. La società nei diversi gradi di giudizio sosteneva che non era stata chiesta alcuna autorizzazione all’autorità giudiziaria, ritenuta necessaria a prescindere dalla collaborazione del contribuente che a sua volta aveva solo eseguito l’ordine di consegnarla da parte dei finanzieri. In violazione dell’art. 12 L. 212/2000, non era stata data alcuna informazione all’interessato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria.
La Cassazione è stata chiamata a chiarire se la mancanza di autorizzazione dell’autorità giudiziaria possa essere superata dal consenso del titolare del diritto e, in caso positivo, se tale consenso possa considerarsi libero e informato qualora l’Amministrazione non abbia comunicato la possibilità dell’assistenza del professionista. In ultimo, se l’eventuale inosservanza dell’obbligo comporti l’inutilizzabilità della documentazione acquisita senza l’autorizzazione.
Le Sezioni Unite hanno, in merito, concluso che:
- è necessaria l’autorizzazione del Procuratore all’apertura di pieghi sigillati, borse, casseforti e mobili in genere, solo nel caso di “apertura coattiva”, e non anche in presenza del consenso del contribuente; non è invece necessaria l’informazione al contribuente sulla sussistenza di una previsione di legge che, in caso di opposizione, consente l’apertura coattiva previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, non rinvenendosi un obbligo in tal senso nella normativa;
- il consenso è mancante in caso di apertura operata dal contribuente sotto minaccia. In tal caso, spetta al giudice di merito accertare la sussistenza o meno di uno spontaneo e non costretto consenso all’apertura, con le ovvie conseguenze che ne derivano.
