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Lavoro
05 Maggio 2021
La mancata predisposizione in cantiere dei percorsi di circolazione
Il coordinatore per la sicurezza risponde in cooperazione con il datore di lavoro dell'infortunio di un escavatorista sprofondato con il mezzo in uno spazio sottostante per l'assenza di percorsi di circolazione segnalati.
Diverse pronunce si sono espresse nel tempo su ruolo e responsabilità dei coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) ed esecuzione (CSE) per infortuni sul lavoro avvenuti in cantieri sottoposti alla loro vigilanza.
La sentenza 17.03.2021, n. 10181 conferma la condanna del coordinatore in cooperazione con il datore di lavoro (DDL) della ditta esecutrice per omesso controllo sulla corretta applicazione delle procedure di lavoro previste nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con riferimento ai percorsi di circolazione e all'area di cantiere non interessata allo scavo, priva di recinzione e segnaletica.
Un operaio ha riportato lesioni personali perché transitando in una zona non interdetta sprofondava per il cedimento della copertura di cemento a causa del peso del mezzo, precipitando nel piano sottostante. L'imputato ha proposto ricorso sostenendo che l'area “incriminata” non era stata transennata perché non era nota ad alcuno la presenza del varco ed escluse particolari situazioni di pericolo, non esistevano ragioni tali da giustificare una recinzione come un puntuale riscontro nel PSC. Il ruolo non richiede una sorveglianza specifica sui lavoratori o una presenza assidua sul cantiere, compiti demandati al DDL o a suoi delegati, DDL che per primo ha omesso di segnalare i pericoli dello stato dei luoghi, tra l'altro non interessati dallo scavo e l'esistenza di sottoservizi, coperti da erbacce e...