La diversa quantificazione o specificazione della pretesa non comporta prospettazione di una nuova “causa petendi” in aggiunta a quella dedotta in giudizio e pertanto è ammissibile. Peculiarità del rito di lavoro.
Nell’ambito del processo civile, la modificazione della domanda è consentita a norma dell'art. 183 c.p.c. e può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), purchè la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, per tale modifica, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte o l'allungamento dei tempi processuali.
Ai fini della configurabilità di una mutatio libelli è necessario che la parte abbia avanzato una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio, oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza e, segnatamente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo tale da proporre un nuovo tema d’indagine e da spostare i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte e di alterare il regolare svolgimento del processo.
Qualora, invece, la parte si sia limitata a intervenire sulla causa petendi, modificando soltanto l’interpretazione o la qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul petítum, nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto e effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere, si è in presenza di una mera...