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Diritto 17 Novembre 2022

La moneta elettronica

Nel corso degli ultimi decenni l’avvento della digitalizzazione in molteplici aspetti della vita quotidiana ha portato a un’evoluzione anche dei mezzi di pagamento.

Ai sensi dell’art. 114-bis del T.U.B., l’emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica cd. IMEL, ossia imprese che svolgono esclusivamente attività di emissione di moneta elettronica: ad esempio, in Italia, tra i più conosciuti operano Sisalpay, Nexi Payments e Telepass Pay. Secondo la norma richiamata la moneta elettronica può essere emessa dai seguenti soggetti: Banca Centrale Europea; Banche centrali comunitarie; Stato italiano; Stati comunitari; Pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali; Poste Italiane. Ai sensi dell’art. 131-bis del T.U.B., chiunque emetta moneta elettronica in violazione delle suddette riserve è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da 2.066 a 10.329 euro. Tenendo presente che la moneta elettronica costituisce la rappresentazione digitale della valuta monetaria, la sua emissione può essere intesa quale attività di conversione di una determinata somma di denaro in una sequenza digitale memorizzata su un determinato dispositivo elettronico, fisico o virtuale. L’atto di emissione della moneta elettronica coincide esattamente con l’operazione di memorizzazione, definita anche avvaloramento, attraverso la quale il soggetto emittente trasforma la somma di denaro. L’attività di emissione non va poi confusa con quella di distribuzione. Questa, infatti, consiste nel...

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