In materia di motivazione per relationem degli atti di imposizione tributaria è prescritto che all’atto contenente una rideterminazione della posizione fiscale del contribuente deve essere allegato ogni documento da esso richiamato in motivazione.
Si tratta di un'indicazione valevole soltanto per gli atti di cui il contribuente non ha già una integrale e legale conoscenza. Sull’argomento appare interessante un'ordinanza della Cassazione (Cass. Civ. Sez. V, ord. 7.04.2023, n. 9594).
Nello specifico, la Corte è intervenuta su un argomento sempre attuale e di interesse, che continua sovente a suscitare gli interessi di ogni difensore tributario per i ricorrenti e non sopiti contrasti interpretativi tra l’azione dell’Amministrazione Finanziaria e le proposizioni difensive del contribuente: si tratta della c.d. “motivazione per relationem” e dell’obbligo di allegazione di atti facenti parte della motivazione dell’avviso di accertamento.
La posizione della giurisprudenza sul tema è oramai granitica nel sostenere che l'obbligo di allegazione degli atti di cui si è fatto cenno, impone che l'atto presupposto, ancorché non trascritto, non sia conosciuto, né agevolmente conoscibile con l'ordinaria diligenza da parte del contribuente.
In pratica, l'obbligo di allegazione, onde soddisfare il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto all'Amministrazione...