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Diritto
05 Novembre 2019
La motivazione quale parametro di controllo della giurisdizione
Un elemento ineludibile che dovrebbe precludere al magistrato il copia-e-incolla di quanto già deciso in primo grado, richiedendo invece il nuovo vaglio dei mezzi di prova e di tutti gli aspetti procedurali.
Il controllo della correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice tributario può essere esperito unicamente con riferimento al contenuto della motivazione. Nel momento in cui un organo giudicante - una Commissione Tributaria Regionale, nel caso in esame - abbia esposto un contenuto incentrato esclusivamente sull'integrale adesione al convincimento espresso dal giudice di primo grado, senza che all’affermazione il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame dell'infondatezza dei motivi di gravame, si deve necessariamente dedurre la carenza di quel “minimo costituzionale”, funzionale alla validità della sentenza stessa.
La conclusione è espressa dalla Cassazione, Civ. Sez. V, con l'ordinanza 16.10.2019, n. 26176. I giudici non ammettono quindi nel giudizio di secondo grado le ipotesi in cui la motivazione si riassuma in enunciati meramente assertivi, che pongano in rilievo una serie di conclusioni di giudizio disancorate dagli aspetti propriamente fattuali e giuridici investiti dalla controversia, sic et simpliciter meramente adesive a quelle espresse in primo grado. Nel caso in esame, il giudice d’appello aveva infatti rappresentato la motivazione del proprio responso tramite una completa e acritica adesione al testo delle sentenza della CTP, in difetto di ulteriore argomentazione posta a eventuale censura sui punti rilevanti degli atti di appello.
Viene quindi posto in rilievo il...