Nell’ipotesi di notifica del
decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell’art. 3-
bis L. 53/1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella
cartella della posta indesiderata (“
spam”) della casella PEC del destinatario e sia stata
eliminata dall’addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale,
non può essere invocata dall’intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima alla proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. Infatti, l’
art. 20 D.M. 44/2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al D.Lgs. 82/2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, impone una
serie di obblighi (tra cui quello di dotare il terminale informatico di "
software" idoneo a verificare l’assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di “
software antispam” idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati) finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi “
files”, sicché deve escludersi l’impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio PEC nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come "
spam" (Cassazione, Sent. 17968/2021).
Il titolare dell’account di posta elettronica certificata ha il dovere di
controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come “
posta indesiderata”. Il D.M. 44/2011, all’art. 20, disciplina i “
requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno”, imponendo a costui una
serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di PEC e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica; in particolare, il “
soggetto abilitato esterno”, cioè, nel caso che ci occupa, il difensore della parte privata, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. m) D.M. 44/2011:
- “è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati” (c. 2);
- “è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia” (c. 3);
- è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che “deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all’art. 34”;
- “è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell’imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l’effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione” (c. 5).