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Diritto 18 Maggio 2021

La nullità del patto di non concorrenza

Oltre ai requisiti di legge (forma scritta, durata, ecc.) è sempre necessario un criterio di proporzione per dare seguito agli accordi tra le parti.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5540/2021, ha chiarito quali sono i limiti della validità del patto di non concorrenza. In primis, gli Ermellini ricordano che il patto con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. Dal punto di vista strutturale, prosegue la Corte, il patto di non concorrenza costituisce una fattispecie negoziale autonoma, dotata di una causa distinta, configurando un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, in virtù del quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di danaro o altra utilità al lavoratore e questi si obbliga, per il tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, a non svolgere attività in concorrenza con quella del datore (Cass. n. 2221/1988). Dal punto di vista degli interessi meritevoli di tutela regolati dal patto, poi, le clausole di non concorrenza sono finalizzate a salvaguardare l'imprenditore da qualsiasi esportazione presso imprese concorrenti del patrimonio immateriale dell'azienda, trattandosi di un bene che assicura la sua resistenza sul mercato e il suo successo rispetto alle aziende concorrenti, ed a tutelare il...

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