Accertamento, riscossione e contenzioso 15 Ottobre 2024

La nullità della notifica è sanata per raggiungimento dello scopo

Per la Cassazione (ord. n. 24329/2024) i vizi di nullità della notifica, diversi da quelli integranti l’inesistenza, sono sanabili con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione in giudizio del destinatario.

Un decreto ingiuntivo per il pagamento di oneri condominiali emesso in favore di un condominio veniva opposto e la notifica dell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, ancorché tempestiva e regolarmente effettuata presso il domicilio eletto dal condominio, veniva ritenuta inesistente sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello perché effettuata ai legali ma senza alcun riferimento alla loro qualità di procuratori costituiti del condominio.Giunta la causa davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima evidenziava come la Corte d'appello avesse errato nel ritenere che la notifica dell'atto di opposizione decreto ingiuntivo, regolarmente avvenuta presso i procuratori costituiti fosse inesistente perché priva dell'indicazione della loro qualità, trattandosi, invece, di mera irregolarità, sanata con la costituzione in giudizio del condominio.La stessa Cassazione ricordava che secondo la propria giurisprudenza la notificazione è inesistente quando manchi del tutto, ovvero sia stata effettuata in un luogo o con riguardo a persona che non abbiano alcun riferimento con il destinatario della notificazione stessa, mentre laddove sia ravvisabile tale collegamento, essa è affetta da nullità, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione del convenuto ovvero attraverso la rinnovazione della notifica cui la parte istante provveda spontaneamente o in esecuzione dell'ordine impartito dal giudice (Cass., S.U., n. 14916/2016).Nell'ipotesi in cui la notifica...

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