Una volta che si sia accertato che lo schema contrattuale predisposto dall'ABI è stato adottato da tutti gli istituti di credito aderenti, con effetti tali da pregiudicare la libera concorrenza degli operatori del settore, è richiesto di accertare se la trasposizione di dette clausole siano affette da nullità o, addirittura, rendano nullo l'intero negozio. Sul punto, sono ravvisabili 3 principali orientamenti:
- il primo afferma che dall'accertamento di un'intesa vietata ai sensi dell'art. 2 L. 287/1990 non deriverebbe l'invalidità dei contratti stipulati a valle di tale intesa; tali negozi rimarrebbero infatti del tutto autonomi, sicché la parte che si assume lesa dalla condotta anticoncorrenziale potrebbe beneficiare solo della tutela risarcitoria, ma non di quella "reale" (Cass. 26.09.2019, n. 24044);
- a tale orientamento si contrappone quello che afferma, con specifico riguardo alle fideiussioni omnibus, la nullità delle singole clausole già censurate da Banca d'Italia e AGCM, qualora letteralmente trasposte nei contratti sottoscritti dai consumatori;
- un'ultima interpretazione estende l'invalidità derivata all'intero contratto e non solo alle clausole che sarebbero direttamente derivate dall'intesa anticoncorrenziale (Corte d'Appello di Bari, sent. 15.01.2020, n. 45).
Con la sentenza n. 2949/2020, il Tribunale di Milano ha ritenuto di aderire...